IL 28 SETTEMBRE 2023 E' STATO CELEBRATO IL TRENTENNIO DI ATTIVITA' DELL'UNIDEL CON UN

CONCERTO DI DONATELLA  ALAMPRESE ACCOMPAGNATA  DA MARCO GIACOMINI ALLA

CHITARRA E ANDREA FAROLFI AL VIOLINO.

"DA BUENOS AIRES A LUCCA"

 PALAZZO DUCALE - SALA ADEMOLLO

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Scarica l'Atto Costitutivo ⬇️

 

 

STATUTO

DELL'UNIDEL

 

 Adeguamento statutario ai sensi del co. 2, art. 101 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche

Approvato dall’ Assemblea Associati il 13 giugno 2019

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: UNIDEL - Università dell’Età Libera di Lucca - APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Lucca, Corso Garibaldi n. 53, e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati mediante l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore.

A tal fine l’Associazione intende:

a-favorire il dialogo, l’incontro ed il confronto fra diverse generazioni per una maggiore comprensione e comunicabilità sociale;

b-promuovere corsi di attività educativa anche per persone in età lavorativa in vista di uno sviluppo, di un approfondimento e di un aggiornamento delle loro conoscenze a livello formativo, professionale e culturale;

c-contrastare l’emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della popolazione meno giovane tramite iniziative d’incontro, di socializzazione e di formazione utili per migliorare la qualità della vita;

d-attivare studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell’età libera e dell’educazione.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati si dividono in fondatori e ordinari. Associati fondatori sono le persone fisiche intervenute all’atto costitutivo dell’Associazione.

Possono aderire all’associazione, in qualità di associati ordinari, le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati dopo l’avvenuto versamento da parte dell’associato della quota annuale stabilita dall’Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa annuale secondo l’importo stabilito dall’Assemblea e con le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

 

 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi

Sono organi dell’associazione:

a- Assemblea degli associati

b- Consiglio Direttivo

c- Presidente

d- Comitato Scientifico

e- Revisori dei conti

ART. 7 - Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati purché in regola con il versamento annuale delle quote sociali.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo email, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce una prima volta entro il mese di giugno di ogni anno e una seconda volta per l’approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio medesimo.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

  • delibera gli orientamenti generali dell’Associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

  • stabilisce l’importo della quota associativa annuale.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea è presieduta da un associato eletto per la circostanza.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

- stabilire le modalità e i termini per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea fra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La riunione del Consiglio è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Nei casi di urgenza può esercitare ogni potere del Consiglio medesimo salvo ratifica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da almeno tre membri effettivi che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Vengono votati su lista a parte, che può includere candidati non associati.

Il Collegio:

  1. controlla l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;

  2. accerta la corrispondenza del Bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell’Associazione;

  3. informa l’Assemblea, convocata per l’approvazione del Bilancio, sui risultati dei controlli e degli accertamenti fatti.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque membri effettivi, senza scadenza di mandato, ed ha il compito di pianificare e programmare i corsi, seminari, conferenze ed altri eventi di carattere culturale, in collaborazione col Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Scientifico in carica alla data di approvazione del presente Statuto sono dichiarati effettivi.

L’aumento o sostituzione di membri del Comitato Scientifico sarà fatto di comune accordo tra il Consiglio Direttivo e lo stesso Comitato Scientifico.

 

ART. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 14 - Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire ai fini statutari l’eventuale avanzo di gestione.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

L’esercizio finanziario inizia il primo ottobre di ogni anno e si chiude il 30 settembre dell’anno successivo. Entro il 30 novembre vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione all’Assemblea degli Associati nel termine stabilito dall’art. 7 del presente Statuto.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ART. 16 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa presentazione al Consiglio Direttivo di domanda scritta e motivata.

 

ART. 17 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 - Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

LA PRESIDENTE

(Mercati Anna Maria)

                                                                                                                                                                                                                                            

Consiglio Direttivo
 
Presidente LAURA CASALI 
Vice presidente MARIELLA TROLESE
Tesoriere ALESSANDRO DAMI
 Segretaria DANIELA FREDIANI
   
 Consigliere GIOVANNI AGOGLIA
Consigliere MONICA FORNANDER
Consigliere LOREDANA FREDIANI
Consigliere AMALIA GOLIA
Consigliere MATILDE MUSSI
   
 
Revisori  dei conti

BONA DE VILLA
ANDREA NANNINI
DIANA SABELLA

 

 Comitato Scientifico
 
Prof. RICCARDA BERNACCHI 
Prof. RENZO CRESTI 
Prof. ALDA FRATELLO 
Prof. LUCIANO LUCIANI 
Prof. GIANNI QUILICI

 

 

I corsi si terranno presso le sale conferenze della Provincia di Lucca dalle ore 16:00 alle ore 18:00

I film si proietteranno alle ore 15:30 presso l'auditorium S. Micheletto, Via San Micheletto 9

 

Quota di associazione all'UNIDEL 

per l'anno 2024-2025

€ 90,00

 Nella nostra Sede Sociale, presso la ex-caserma Lorenzini, verranno tenuti altri Corsi e Conferenze
di cui verrà data comunicazione in seguito. Verranno proiettati film e filmati di teatro.
Si terranno conferenze-dibattito ed ascolto musica. Verranno programmate visite e gite culturali.
Inoltre, la Sede è sempre a disposizione del soci che vorranno riunirsi per approfondire le lezioni tenute presso la Provincia di Lucca.
La Sede è anche a disposizione,
qualora se ne raggiunga il numero,
per attività dei soci per le quali venga fatta richiesta.

 

     telefono 3518856544                email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.               webside www.unidel.it                   trovaci su Facebook   f

 

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Email: info@unidellucca.it

Unidel

UNIDEL - Università dell’Età Libera di Lucca è un’ Associazione di Promozione Sociale con sede in Lucca, senza fini di lucro.
L’ Associazione si propone di intervenire in modo continuativo, attivo e diretto nella realtà del mondo culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, dibattito, informazione e formazione, atte a migliorare l’inserimento di persone di ogni età, provenienza e condizione sociale.

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